Legge 5 giugno 1974, n. 283 Art. 4
Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , salvo che i relativi procedimenti siano gia' definiti.