Legge 22 maggio 1974, n. 357 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.