Legge 26 aprile 1974, n. 191 Art. 13
Capo II AMBIENTI DI LAVORO - LINEE FERROVIARIE
La circolazione sulla sede ferroviaria in bicicletta o con ciclomotore a motore spento e' ammessa solo per esigenze e nell'interesse dell'esercizio, previo rilascio di apposite autorizzazioni e con l'osservanza di particolari norme cautelative fissate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purche' esista pista adatta. La circolazione con mezzi motorizzati e' di regola vietata. Peraltro, nel caso che esistano in piazzali ferroviari o lungo la linea piste adatte alla circolazione di mezzi motorizzati, la circolazione dei mezzi predetti puo' essere consentita nei limiti delle disposizioni di carattere locale.