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Legge 2 marzo 1974, n. 78 · Legge 2 marzo 1974, n. 78 — Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno

Legge 2 marzo 1974, n. 78 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per l'attuazione della presente legge saranno osservati i seguenti principi fondamentali: 1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti uno o piu' nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potra' superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile; 2) i contributi per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.