Legge 23 febbraio 1974, n. 24 Art. 116
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 8.000 unita'.