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Legge 18 febbraio 1974, n. 41 · Legge 18 febbraio 1974, n. 41 — Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attivita' delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione

Legge 18 febbraio 1974, n. 41 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonche' l'ubicazione dell'esercizio. La prescrizione di cui al precedente comma potra' essere adempiuta anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a piu' aziende. La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione. I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.