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Legge 16 febbraio 1974, n. 39 · Legge 16 febbraio 1974, n. 39 — Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 16 febbraio 1974, n. 39 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento: che la posizione giuridica che da' titolo ad esso ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sia posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge; hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che a tale data si trovino ad adempiere agli obblighi militari, ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ; il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'eta' non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nella qualifica di gestore e a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nelle qualifiche di ausiliario di fermata e di guardiano. L'ammissione all'inquadramento nella qualifica di gestore e' altresi' subordinata al possesso delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci; l'ammissione all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata, al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre. Tali abilitazioni dovranno essere conseguite, in base ad appositi programmi, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il diritto a conseguire la nomina nella qualifica d'inquadramento e' subordinato al possesso del titolo di studio di licenza di scuola elementare e dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per le qualifiche di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina.