Legge 16 febbraio 1974, n. 39 Art. 1
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata; b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a); c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747 , o perche', pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perche' pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato.