Legge 14 febbraio 1974, n. 76 Art. 3
I canoni di affitto sono determinati con le modalita' di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 . L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio.