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Legge 14 febbraio 1974, n. 76 · Legge 14 febbraio 1974, n. 76 — Costruzione da parte degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza

Legge 14 febbraio 1974, n. 76 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I canoni di affitto sono determinati con le modalita' di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 . L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio.