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Legge 28 gennaio 1974, n. 19 · Legge 28 gennaio 1974, n. 19 — Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unita'

Legge 28 gennaio 1974, n. 19 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , e' modificato come segue: "Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonche' di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all' articolo 146 del codice della navigazione , che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalita' di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile".