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Legge 12 gennaio 1974, n. 8 · Legge 12 gennaio 1974, n. 8 — Norme in materia di appalti di opere pubbliche

Legge 12 gennaio 1974, n. 8 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I termini indicati nell' articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291 , sono prorogati al 31 dicembre 1975. La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 , ha disposto (con l'art. 16-ter) che i termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 1976.