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Legge 22 dicembre 1973, n. 926 · Legge 22 dicembre 1973, n. 926 — Adeguamento dell'indennita' per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato

Legge 22 dicembre 1973, n. 926 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si fara' fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall' articolo 15, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , di cui al capitolo n. 5621 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973. All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in L. 1.400.000.000 si provvedera' mediante riduzione dei capitoli n. 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.