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Legge 22 dicembre 1973, n. 903 · Legge 22 dicembre 1973, n. 903 — Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Legge 22 dicembre 1973, n. 903 Art. 27Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

In KraftAmtlicher Text

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Si applicano altresi' le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalita' per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonche' quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.