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Legge 22 dicembre 1973, n. 903 · Legge 22 dicembre 1973, n. 903 — Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Legge 22 dicembre 1973, n. 903 Art. 23Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi

In KraftAmtlicher Text

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta. Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.