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Legge 22 dicembre 1973, n. 903 · Legge 22 dicembre 1973, n. 903 — Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Legge 22 dicembre 1973, n. 903 Art. 17Decorrenza delle pensioni

In KraftAmtlicher Text

La pensione di vecchiaia o di invalidita', al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.