Legge 18 dicembre 1973, n. 854 Art. 7
I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo
5. Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalita' di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento peri ratei non riscossi. I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.