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Legge 18 dicembre 1973, n. 854 · Legge 18 dicembre 1973, n. 854 — Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili

Legge 18 dicembre 1973, n. 854 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo

5. Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalita' di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento peri ratei non riscossi. I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.