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Legge 18 dicembre 1973, n. 854 · Legge 18 dicembre 1973, n. 854 — Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili

Legge 18 dicembre 1973, n. 854 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

In sostituzione dell'assegno di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni.