Legge 18 dicembre 1973, n. 836 Art. 8
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE
Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione e' disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione e' svolta la missione. Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.