Legge 18 dicembre 1973, n. 836 Art. 4
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.