Legge 18 dicembre 1973, n. 836 Art. 33
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale non puo' superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.