Legge 18 dicembre 1973, n. 836 Art. 27
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta compresa quella di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565 , restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennita' di cui all' articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 439 , per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia. Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 , non e' consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale.