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Legge 14 dicembre 1973, n. 829 · Legge 14 dicembre 1973, n. 829 — Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 47Termini e modalita' per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

((Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge)) . La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attivita' sara' accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma. ((Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute)) . ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 ottobre 1977, n. 792 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la medesima ha effetto dal 1 gennaio 1976.