Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 45Crediti dell'OPAFS
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
I crediti dell'OPAFS sono parificati ai crediti dello Stato sia agli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente disposti a favore dei debitori verso l'OPAFS da amministrazioni statali, sia agli effetti delle ritenute su stipendi e pensioni dei predetti debitori, sia agli effetti della procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali.