Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 37Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
TITOLO IV LA GESTIONE FINANZIARIA
Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.