Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 14 dicembre 1973, n. 829 · Legge 14 dicembre 1973, n. 829 — Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 35Investimento delle disponibilita' finanziarie

TITOLO IV LA GESTIONE FINANZIARIA

In KraftAmtlicher Text

L'OPAFS e' autorizzata ad investire le proprie disponibilita' di cassa: a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati; b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione; c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge; d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS. I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purche' i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidita' compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.