Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 35Investimento delle disponibilita' finanziarie
TITOLO IV LA GESTIONE FINANZIARIA
L'OPAFS e' autorizzata ad investire le proprie disponibilita' di cassa: a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati; b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione; c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge; d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS. I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purche' i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidita' compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.