Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 33Rendimento dei conti dell'OPAFS
TITOLO IV LA GESTIONE FINANZIARIA
Il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale debbono essere trasmessi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile corredati della relazione del comitato esecutivo e dell'estratto della deliberazione risultante dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione. Il rendiconto deve essere altresi' corredato della relazione del collegio dei sindaci. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' formulare motivate osservazioni sui documenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento e rinviare i bilanci e le note di variazioni a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.