Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 11Amministrazione dell'OPAFS
TITOLO I L'ORDINAMENTO
Allo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese. Ai relativi servizi e' preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore. Il direttore da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del personale stesso e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. L'equiparazione delle funzioni e' stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.