Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 1Definizione
TITOLO I L'ORDINAMENTO
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 , assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS). L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.