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Legge 12 dicembre 1973, n. 922 · Legge 12 dicembre 1973, n. 922 — Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati

Legge 12 dicembre 1973, n. 922 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parita' di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da Paesi diversi. Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.