Legge 12 dicembre 1973, n. 1024 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.