Legge 10 dicembre 1973, n. 814 Art. 5
All' articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' aggiunto il seguente comma: "Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento".