Legge 29 novembre 1973, n. 835 Art. 13
Il consorzio puo' riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potra' essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.
Il consorzio puo' riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potra' essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.