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Legge 26 novembre 1973, n. 883 · Legge 26 novembre 1973, n. 883 — Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

Legge 26 novembre 1973, n. 883 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita' che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi. Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare. L'autorita' che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette. Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi. Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis , 304-ter , 304-quater e 390 del codice di procedura penale . Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente. Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.