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Legge 26 novembre 1973, n. 827 · Legge 26 novembre 1973, n. 827 — Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo

Legge 26 novembre 1973, n. 827 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne b) e c) dell'allegato B, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione: - la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B; - l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.