Legge 26 novembre 1973, n. 817 Art. 1
Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorche' siano in possesso del decreto ministeriale di cui all' articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del Presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.