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Legge 16 novembre 1973, n. 728 · Legge 16 novembre 1973, n. 728 — Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 16 novembre 1973, n. 728 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , e' sostituito dal seguente: "Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in localita' distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennita' per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto. Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, puo' essere corrisposta una indennita' in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le localita' nonche' la misura della indennita' spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione".