Legge 15 novembre 1973, n. 925 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.