Legge 15 novembre 1973, n. 734 Art. 23
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Resta fermo il disposto dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441 . Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennita' speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 .