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Legge 15 novembre 1973, n. 734 · Legge 15 novembre 1973, n. 734 — Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari

Legge 15 novembre 1973, n. 734 Art. 21

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In KraftAmtlicher Text

I compensi previsti dall' art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Nessun corrispettivo e' dovuto agli interessati per l'attivita' a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attivita' svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennita' di missione per i servizi fuori sede.