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Legge 27 ottobre 1973, n. 628 · Legge 27 ottobre 1973, n. 628 — Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza

Legge 27 ottobre 1973, n. 628 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell' articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122 , nonche' quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122 . Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122 , ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.