Legge 27 ottobre 1973, n. 628 Art. 2
A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennita', i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.
A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennita', i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.