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Legge 16 ottobre 1973, n. 676 · Legge 16 ottobre 1973, n. 676 — Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima

Legge 16 ottobre 1973, n. 676 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.