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Legge 16 ottobre 1973, n. 676 · Legge 16 ottobre 1973, n. 676 — Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima

Legge 16 ottobre 1973, n. 676 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e successive modificazioni, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973. Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall' art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' prorogato al 31 dicembre 1988. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' prorogato al 31 dicembre 1996.