Legge 16 ottobre 1973, n. 676 Art. 11
L' articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' sostituito con il seguente: "E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 350 milioni per la costruzione o per l'acquisto e la trasformazione - compreso l'acquisto di strumenti scientifici e di navigazione - di una nave da adibire a ricerche tecnologiche nel campo della pesca marittima".