Legge 8 ottobre 1973, n. 645 Art. 1
Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue: "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i quarantacinque anni".
Verweist auf
- Legge 8 ottobre 1973, n. 645 Art. 119