Legge 11 agosto 1973, n. 533 Art. 28Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e al penultimo comma dell' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.