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Legge 7 agosto 1973, n. 519 · Legge 7 agosto 1973, n. 519 — Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Legge 7 agosto 1973, n. 519 Art. 24Ufficio tecnico

TITOLO IV ATTIVITA' CONTRATTUALE - PROGETTI - PROGRAMMA

In KraftAmtlicher Text

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonche' i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresi' il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori. Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti. Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto. ((4))

------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".