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Legge 7 agosto 1973, n. 519 · Legge 7 agosto 1973, n. 519 — Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Legge 7 agosto 1973, n. 519 Art. 21Stipulazione dei contratti

TITOLO IV ATTIVITA' CONTRATTUALE - PROGETTI - PROGRAMMA

In KraftAmtlicher Text

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente. I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo alla aggiudicazione delle relative forniture. ((4))

------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".