Legge 16 aprile 1973, n. 181 Art. 7
Alle altre necessita' didattiche l'universita' italiana per stranieri provvede con il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. Tali incarichi sono conferiti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio accademico. Gli insegnanti incaricati di cui al precedente comma sono presi a carico dell'universita' con compensi fissati annualmente per le diverse categorie di insegnanti con delibera del consiglio di amministrazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 gennaio 1986, n.23)) . Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi di cui al presente articolo e all'ultimo comma dell'articolo 6 sono approvate dal Ministro per la pubblica istruzione di con certo con il Ministro per il tesoro.