Legge 15 aprile 1973, n. 170 Art. 1
Ai sensi dell' articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565 , il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.